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D.M. 31/03/2006 n. 165c) assicurare, per gli atti deliberativi e dispositivi del Presidente, la completezza della documentazione dal punto di vista informativo e la regolarità formale sia dei testi di deliberazione, sia delle disposizioni predisposti d) curare la raccolta, rubricazione e archiviazione degli originali degli atti e dei verbali e rilasciare copie ed estratti conformi all'originale. Art. 17 - Commissioni consiliari 1. Il Consiglio di amministrazione può istituire commissioni consiliari a carattere temporaneo, con il compito di procedere, prima della discussione in sede di organo deliberante, all'esame degli argomenti che sono da sottoporre all'organo stesso, in attuazione di principi di funzionalità e produttività, di semplificazione e snellezza amministrativa. 2. La composizione, la nomina, la durata e le modalità di funzionamento delle commissioni consiliari temporanee sono stabilite di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. Le commissioni temporanee attendono, in base a specifici progetti, alle particolari esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi con scadenza prefissata e con previsione della scadenza di ultimazione dei lavori. 3. Le commissioni esaminano e trattano le materie di competenza del Consiglio di amministrazione loro attribuite formulando, ove occorra, idonei pareri e proposte da sottoporre all'organo deliberante. Art. 18 - Composizione delle commissioni consiliari 1. Ciascuna commissione consiliare è composta da consiglieri di amministrazione in numero non inferiore a tre, alla nomina dei quali provvede il Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Presidente o di ciascun consigliere. 2. Il Consiglio nomina altresì eventuali membri supplenti. 3. Ciascuna commissione elegge il presidente tra i propri componenti. 4. Le commissioni possono avvalersi per il tramite del Direttore generale di specialisti, eventualmente anche esterni, particolarmente esperti nelle materie da trattare, i quali possono partecipare alle sedute delle commissioni stesse con funzioni referenti. 5. Di ciascuna riunione delle commissioni è redatto apposito verbale con le stesse procedure e formalità stabilite per la redazione del verbale del Consiglio di amministrazione. Art. 19 - Segreteria delle commissioni consiliari 1. L'attività di segreteria di ciascuna commissione, convocazione, verbali, documentazione e quant'altro necessario, è svolta dalla segreteria del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 4. Art. 20 - Partecipazione alle riunioni 1. Alle riunioni delle commissioni può partecipare il Direttore generale, con parere consultivo. Art. 21 - Conclusioni delle commissioni 1. Il presidente della commissione o altro componente da lui designato relaziona al Consiglio di amministrazione sulle conclusioni concernenti i lavori svolti e sulle motivazioni delle eventuali proposte. 2. Nelle conclusioni dei lavori delle commissioni è dato atto delle eventuali opinioni contrastanti. 3. In ogni caso, qualora si tratti di studi o di approfondimenti su specifiche materie, le relative risultanze sono rimesse alla Direzione generale ai fini della formulazione delle proposte di competenza. Art. 22 - Durata in carica 1. I componenti di ciascuna commissione consiliare durano in carica per il tempo stabilito dal Consiglio di amministrazione, ovvero per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico. Sezione II Collegio dei revisori Art. 23 - Funzioni del Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, designati per la durata di quattro anni, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 e 2, del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, provvede al controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Ente, e svolge, in conformità alla disposizione di cui al citato articolo 9, comma 3, del suddetto decreto legislativo, i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile. Art. 24 - Doveri del Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi e sulle disposizioni statutarie del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257 -afferente al riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, nonchè sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sulla cura del suo concreto funzionamento ed attuazione da parte delle strutture dell'Ente. 2. Il Collegio dei revisori esercita altresì le funzioni di controllo contabile, provvedendo a a) verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione b) verificare che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano c) esprimere con apposita relazione il proprio giudizio sul bilancio. 3. Il Collegio dei revisori può chiedere agli amministratori documenti ed ogni notizia utile al controllo. Può, altresì, procedere ad ispezioni, documentando l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede dell'Ente. Art. 25 - Poteri del Collegio dei revisori 1. In via generale, e con riferimento a tutte le attività di amministrazione e di gestione dell'Ente, i revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente su mandato del Collegio, ad atti di ispezione e di controllo. 2. Il Collegio dei revisori può, altresì, chiedere notizie agli amministratori, anche con riferimento a società partecipate o controllate, sull'andamento delle operazioni volte al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, nonchè sulle operazioni sociali delle partecipate o controllate, o su determinati affari; ed inoltre, può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate o partecipate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale, documentando l'attività svolta nell'apposito libro di cui al comma 3 dell'articolo 26. Art. 26 - Riunioni e deliberazioni del Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi. 2. Il Collegio dei revisori è regolarmente costituito con la presenza alla riunione della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 3. Delle riunioni del Collegio dei revisori è redatto il verbale, che viene trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti. Art. 27 - Segreteria del Collegio dei revisori 1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio dei revisori si avvale della struttura di segreteria di cui all'articolo 2, comma 4. Art. 28 - Responsabilità del Collegio dei revisori 1. I componenti del Collegio dei revisori adempiono ai loro compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e sono tenuti ad osservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Titolo III STRUTTURA ORGANIZZATIVA Sezione Articolazione della struttura Art. 29 - Principi di organizzazione e di funzionamento della struttura 1. L'ENEA, nel definire l'assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione dei principi stabiliti dalle norme generali sul funzionamento e organizzazione della Pubblica amministrazione, distingue i compiti di indirizzo e controllo, riservati agli organi di vertice, dalle attività di gestione tecnicoamministrativa, finanziaria e contabile, riservate alla direzione generale ed alla dirigenza che ad essa risponde, dotandosi di opportuni strumenti ai fini del controllo della regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione, della valutazione della dirigenza e della valutazione e controllo strategico. 2. Il funzionamento delle strutture dell'Ente è ispirato al criterio di favorire l'autonomia professionale dei ricercatori nell'espletamento dell'attività scientifica e di ricerca, anche mediante la formazione post-universitaria, al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita dell'occupazione qualificata, facendo, altresì ricorso, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate allo scopo in sede di predisposizione del budget, all'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca, nel rispetto della vigente normativa. 3. In attuazione e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, il Consiglio di amministrazione provvede, su proposta del Direttore generale, ad istituire, modificare o sopprimere le strutture di secondo livello, in adeguamento alla eventuale rimodulazione degli obiettivi programmatici contenuti nei piani di sviluppo. Art. 30 - Direzione generale - Dipartimenti - Direzioni centrali 1. Le strutture organizzative di primo livello dell'ENEA si articolano in a) Direzione generale b) cinque dipartimenti, rispettivamente denominati: 1) Fusione, tecnologie e presidio nucleari; 2) Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile; 3) Tecnologie per l'energia, fonti rinnovabili e risparmio energetico; 4) Tecnologie fisiche e nuovi materiali; 5) Biotecnologie, agroindustria e protezione della salute c) tre direzioni centrali, rispettivamente denominate: 1) Supporto, infrastrutture e centri; 2) Risorse umane; 3) Amministrazione e pianificazione. Art. 31 - Funzioni e livelli organizzativi 1. La struttura organizzativa dell'ENEA, al cui vertice è posto il Direttore generale, è articolata in dipartimenti, direzioni centrali, strutture di secondo livello, tra cui le eventuali unità organizzative settoriali o locali che si rendano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali. 2. L'articolazione dei dipartimenti risponde al criterio di riferimento a grandi aree di materie omogenee, ovvero di progetti, individuati in relazione alle finalità dell'Ente ed ai settori di intervento. 3. L'articolazione delle direzioni centrali risponde all'esigenza di svolgere le funzioni e le attività di interesse generale comuni all'organizzazione di tutto l'Ente esplicitate all'articolo 14 del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, secondo un'aggregazione omogenea di attività che assicuri livelli ottimali di funzionamento, di operatività e di mantenimento di elevati livelli di competenza. 4. Le unità organizzative settoriali o locali di cui al comma 1, rispondono all'esigenza di dare impulso allo sviluppo di capacità propositive ed operative in alcuni settori di punta e di particolare rilevanza strategica per le finalità istituzionali dell'Ente, ovvero allo scopo di evitare l'accentramento dell'organizzazione amministrativo-gestionale, in particolare nell'ambito delle strutture territoriali che sviluppano, per numero di dipendenti e strutture impiantistiche, un significativo volume di attività. 5. I responsabili dei dipartimenti e delle direzioni centrali provvedono all'articolazione delle strutture di secondo livello in conformità a criteri improntati all'efficienza ed all'efficacia organizzativa, onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni di competenze. Le unità di secondo livello dei dipartimenti, dedite alla esecuzione di attività tecnico-scientifiche, sono organizzate per progetto e per competenza a seconda degli obiettivi e della missione assegnati alle stesse. 6. L'organizzazione delle direzioni centrali si articola in maniera tale da assicurare alle strutture con diversa collocazione territoriale autonomia di funzionamento per le esigenze proprie e per il supporto ai dipartimenti ivi presenti, in materia di strutture impiantistiche, tecnologiche e servizi in generale. 7. L'organizzazione, le dotazioni ed il funzionamento delle strutture di secondo livello e delle eventuali ulteriori articolazioni settoriali, ovvero locali, inerenti ai dipartimenti od alle direzioni centrali, competono, rispettivamente, ai dipartimenti ed alle direzioni centrali, che provvedono all'indirizzo, al coordinamento ed all'organizzazione delle medesime, allocandone e gestendone le risorse finanziarie ed umane ad esse attribuite, d'intesa con il Direttore generale, nel rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti. |
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